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Stop a sconto in fattura e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 11 del 16/2/2023

Il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 riguarda Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11: la struttura

Un decreto nato dall’esigenza di:

  1. risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio imprese, professionisti e contribuenti;

  2. mettere in sicurezza i conti pubblici.

Il Decreto Legge è costituito da solo 3 articoli, è stato già firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di essere pubblicato prontamente, in data 17.2.23, in Gazzetta Ufficiale 

Questi i 3 articoli:

  • Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  • Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

  • Art. 3. Entrata in vigore

Le modifiche alla disciplina delle opzioni alternative

Il primo articolo ha un duplice effetto:

  • da una parte si blocca ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali. Viene, infatti, aggiunto all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il seguente nuovo comma 1-quinquies: 

    • Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

  • Dall’altra parte si interviene per sbloccare le cessioni intervenendo sulla responsabilità dei cessionari. In sostanza, fatta esclusione per i casi di dolo e colpa grave, è esclusa la responsabilità del cessionario nel momento in cui il cessionario sia in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta: 

    • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

    • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

    • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

    • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;

    • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

    • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

    • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

    • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

    • un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

 

Tale esclusione riguarda tutti i cessionari, anche quindi i soggetti cessionari, che acquistano dalle banche   (i soggetti diversi dai consumatori o utenti). In questi casi i Cessionari potranno/dovranno farsi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione citata.

Inoltre il mancato possesso di questa documentazione non sarà, però, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario che potrà fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Ed infine l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale, grava sull’ente impositore, non sul cessionario.

 

Stop a sconto in fattura e cessione del credito

A decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (data di entrata in vigore del Decreto Legge) a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale, ovvero Cessione e Sconto in fattura.

Le esclusioni

Niente più sconto in fattura o cessione del credito quindi, fatta esclusione per alcune casistiche che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative (ovvero la detrazione fiscale annuale per il numero di anni previsto dall’intervento). 

In particolare all’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di Superbonus per i quali sino alla data di entrata in vigore del Decreto:

  • nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus (la CILAS);

  • nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus (la CILAS);

  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi al Superbonus (Sismabonus, Ecobonus, Bonus ordinari ecc) , lo stop alle opzioni alternative (cessione a banche e sconto in fattura) non si applica agli interventi che prima della entrata in vigore del Decreto:

  • abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del Sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).

Ovviamente è bene ribadirlo, la detrazione di imposta annuale, per il periodo previsto dagli interventi, rimane comunque possibile.

Ultima chiusura riguarda le altre forme di sconto in fattura e cessione del credito non previste dal Decreto Rilancio. Abrogate, infatti, le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013.

Superbonus 2023 – Le nuove regole per il 2023 

Per condomìni e unifamiliari cambiano aliquote della detrazione, scadenze e condizioni per ottenere l’agevolazione. La cessione del credito arriva a 5 passaggi 

 

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023 (L. 197 del 29.12.22 pubblicata lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale) e con la conversione del Decreto Aiuti Quater (DL 176 del novembre scorso), il Superbonus dovrebbe assumere una fisionomia definitiva per il 2023.  

 

In estrema sintesi:  

  • la detrazione non sarà più unica, al 110%, ma in molti casi scenderà al 90%,  

  • vengono introdotte una serie di condizioni, da rispettare per ottenere l’agevolazione, 

  • i passaggi della cessione del credito salgono da 4 a 5. 

 

Non cambiano invece i beneficiari della detrazione e gli interventi agevolati, che continuano ad essere distinti in trainati e trainanti, devono comportare il miglioramento energetico (2 classi) e/o sismico dell’edificio e possono essere realizzati anche con demolizione e ricostruzione. 

Condomìni e edifici fino a 4 unità immobiliari, Superbonus al 90% o 110% 

In generale, dal 2023 la detrazione scenderà al 90% sia per i condomìni sia per gli edifici posseduti da un unico proprietario, o in comproprietà tra più soggetti, contenenti fino a 4 unità immobiliari. 
  
Ci saranno però regole differenziate, che in qualche caso consentiranno di ottenere il Superbonus al 110% anche nel 2023. 
  

1. Per i condomìni, il Superbonus continuerà ad avere un’aliquota al 110% se: 

  • l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022; 

  • l’assemblea ha deliberato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022. 

  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è presentata entro il 31 dicembre 2022. 

  
Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore (condomini non costituti / minimi), la dichiarazione deve essere resa dal condòmino che ha presieduto l’assemblea. 
  

2. Per gli edifici fino a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, il Superbonus continuerà ad avere un’aliquota al 110% se: 

  • la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022; 

  • il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022. 

Edifici unifamiliari, Superbonus al 110% e al 90% a seconda dei casi 

Anche per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti la situazione non è univoca. 
  
1. Detrazione al 110% per gli immobili su cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, fino al 31 marzo 2023. 
   

2. Detrazione al 90% per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti adibiti a prima casa, il cui proprietario o possessore di diritto reale di godimento, abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, fino al 31 dicembre 2023. 
 Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue: 

  • contribuente > 1 

  • se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1 

se sono presenti familiari, in numero pari a: 

  • un familiare > +0,5  

  • due familiari > +1 

  • tre o più familiari > +2. 

 

Superbonus, contributo per i redditi bassi 

Un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, erogherà contributi ai soggetti con reddito di riferimento fino a 15mila euro per la realizzazione di interventi: 

  • in condominio; 

  • sulle unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa. 


Il contributo dovrebbe compensare l’abbassamento dell’aliquota della detrazione. Il funzionamento sarà definito con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Organizzazioni senza scopo di lucro, Superbonus 90% e 110% 

Per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale, che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus nel 2023 scenderà al 90%. Sarà possibile mantenerlo al 110% solo se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022.

 

Strutture sociosanitarie e assistenziali, Superbonus 110% 

Gli interventi realizzati da Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale possono ottenere il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 rispettando le seguenti condizioni: 

  • le organizzazioni o associazioni devono possedere immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro); 

  • i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi né indennità di carica. 

 

Case popolari e cooperative, Superbonus 110% 

Per gli edifici appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), o enti assimilati, e alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, le condizioni non cambiano rispetto al passato. Saranno agevolate con il Superbonus al 110%: 

  • le spese sostenute entro il 30 giugno 2023; 

  • le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato completato il 60% dei lavori. 

 

Comuni dei crateri sismici, Superbonus 110% 

Nei comuni situati nei crateri dei terremoti che, dal 2009, hanno interessato il Centro Italia, il Superbonus continuerà ad avere l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. 

 

Cessione del credito con 5 passaggi 

Chi realizza interventi agevolati con il Superbonus potrà continuare a optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Questo almeno sulla carta, dato che il mercato delle cessioni si è bloccato e che molte imprese, che non riescono a monetizzare i crediti fermi nel proprio cassetto fiscale, non praticano più lo sconto in fattura. 
  
Per cercare di movimentare il mercato, dal 2023 il numero totale di passaggi per la cessione del credito di imposta corrispondente al Superbonus e agli altri bonus edilizi passerà da 4 a 5 (*) 
  
Dopo la prima cessione, che resta libera, si potranno operare 3 cessioni (prima erano 2) a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Le banche potranno sempre cedere i crediti ai clienti con Partita Iva, che dopo aver acquistato il credito non potranno cederlo a loro volta. 

 

(*) Cessione dei crediti, le garanzie SACE 

È previsto che SACE (SpA controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce garanzie finanziarie per l’accesso al credito delle aziende) possa offrire alle banche garanzie sui finanziamenti alle imprese di costruzione che, impegnate negli interventi agevolati con il Superbonus, si sono trovate in crisi di liquidità a causa del blocco nel meccanismo della cessione dei crediti. 
  
I crediti fiscali maturati da queste imprese entro il 25 novembre 2022 “possono essere considerati dalla banca, o istituzione finanziatrice, quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali”. 

Cessione dei crediti con 5 passaggi 

Sale da 4 a 5 il numero totale di passaggi per la cessione del credito di imposta corrispondente al Superbonus e agli altri bonus edilizi. 
 
Il nuovo meccanismo sarà il seguente: 

  • prima cessione libera; 

  • 3 cessioni (prima erano 2) a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia; 

  • una cessione dalle banche ai clienti con Partita Iva, che dopo aver acquistato il credito non potranno cederlo a loro volta. 

   

Bonus edilizi, i crediti bloccati ammontano a 5 miliardi di euro 

Ricordiamo che una recente indagine effettuata dalla CNA ha rilevato che i crediti bloccati ammontano a oltre 5 miliardi di euro e che quasi 50mila imprese non riescono a cederli e constatano un notevole peggioramento delle condizioni finanziarie proposte dai potenziali acquirenti. 
  
Molte imprese sono in difficoltà perché, dopo aver praticato lo sconto in fattura, non sono riuscite a monetizzare il credito acquisito. Secondo l’indagine del CNA, il 75% delle imprese ha il cassetto fiscale pieno da almeno 5 mesi e più della metà detiene crediti superiori a 100mila euro. 

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